(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 12 del 23 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di  lavori  pubblici, modifiche alle leggi
      regionali 5 gennaio 2000, n. 1 e 12 settembre 1983, n. 70

    1.  All'art.  3  della  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1
(riordino  del  sistema  delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del  capo  I  della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
      «77.  Per  i  lavori  sussidiati  eseguiti da soggetti privati,
fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:
        1)  se d'importo superiore a trecentomila e fino a un milione
di  euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori
seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
        2) se d'importo superiore a un milione di euro, si applica la
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
    Per  tali  progetti  la  Regione  procede  all'approvazione degli
elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.»;
      b) il comma 98-bis e' sostituito dal seguente:
      «98-bis.  Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro
con  finanziamento  regionale,  il  responsabile del procedimento, ai
sensi  dell'Art.  10  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico
incaricato,  nel  caso  di  lavori  eseguiti  da  privati, attesta la
congruita'  tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti
alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.»;
      c) il comma 98-ter e' sostituito dal seguente:
      «98-ter.  Ad  eccezione  dei  lavori  di  edilizia residenziale
pubblica,  per  i  lavori  eseguiti da enti pubblici o da privati, di
qualsiasi  importo,  che  beneficiano di finanziamenti regionali o di
altri  contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione
di  piani  e  programmi  approvati dalla Regione, inferiore al 50 per
cento  dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai
sensi  dell'Art.  10 del decreto legislativo n. 163/2006 o un tecnico
incaricato,  nel  caso  di  lavori  eseguiti  da  privati, attesta la
congruita'  tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti
alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.».
    2.  Alla  legge  regionale  12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla
realizzazione   di  opere  pubbliche  di  interesse  regionale)  sono
apportate. le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 dell'Art. 31 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per le opere assistite da contributo regionale e' facolta'
del  soggetto  appaltante  sostituire  il certificato di collaudo con
quello  di  regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a
un  milione  di  euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni
con  le  imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario
approfondire  le  operazioni  tecnico-amministrative di accertamento,
nel   rispetto   della  normativa  vigente  in  materia  di  collaudo
statico.»;
      b) il comma 2 dell'Art. 38 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per  le  opere di competenza regionale, i provvedimenti di
nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo
ovvero  di  regolare  esecuzione  dei lavori competono alla Regione e
sono   adottati,   rispettivamente,  dal  direttore  della  direzione
competente  in  materia  di  lavori  pubblici  e  dal direttore della
direzione  competente  per l'intervento e, limitatamente alle lettere
s-bis)  e  5-ter)  del  comma 1  dell'Art.  35,  dal  direttore della
direzione competente in materia.».