(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia di lavori pubblici, modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 2000, n. 1 e 12 settembre 1983, n. 70 1. All'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 77 e' sostituito dal seguente: «77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica: 1) se d'importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici; 2) se d'importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.»; b) il comma 98-bis e' sostituito dal seguente: «98-bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruita' tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.»; c) il comma 98-ter e' sostituito dal seguente: «98-ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruita' tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.». 2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate. le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'Art. 31 e' sostituito dal seguente: «2. Per le opere assistite da contributo regionale e' facolta' del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.»; b) il comma 2 dell'Art. 38 e' sostituito dal seguente: «2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento e, limitatamente alle lettere s-bis) e 5-ter) del comma 1 dell'Art. 35, dal direttore della direzione competente in materia.».